Codice disciplinare e di condotta
Codice disciplinare della scuola (Allegato 1)
Codice Disciplinare dei dipendenti pubblici
A norma dell’art.7 della Legge n.300/1970* si riportano di seguito:
NORME IN MATERIA DISCIPLINARE: CODICE DI COMPORTAMENTO (TUTTI I Dipendenti) -
CODICE DISCIPLINARE (personale ATA) -
DISCIPLINA E SANZIONI
DISCIPLINARI (Personale Docente) -
LICENZIAMENTO DISCLIPLINARE
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL
COMPARTO SCUOLA PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO
ECONOMICO 2006-2007
(riferito a tutti i dipendenti)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)
Vigente al: 4-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da
parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel
presente codice costituiscono principi di comportamento per le
restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro
enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.
Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di
buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei
poteri di cui e' titolare.
2. Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita',
correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita' di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione
amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il
dipendente assicura la piena parita' di trattamento a parita' di
condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano
effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita' e
collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei
dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 4
Regali, compensi e altre utilita'
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri,
regali o altre utilita'.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre
utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,
il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre
utilita', neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attivita' o potesta' proprie
dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita',
salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della
possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche
dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico significativo in decisioni o attivita'
inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialita'
dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con
lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o
regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione
degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorita' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia
venuto a conoscenza.
Art. 9
Trasparenza e tracciabilita'
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo
le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilita' dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilita'.
Art. 10
Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente
non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 11
Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro,
comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici
dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua
disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella
maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita'
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto
degli standard di qualita' e di quantita' fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita'.
4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di
avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in
materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia
richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in
materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione.
Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta
collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di
dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti
in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita'
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi,
i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio
siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,
il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto,
favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di
eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle
capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri
di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla
struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le
indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude,
se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove
richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare
tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta
ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che
notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,
all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, nonche' nella fase di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di
terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della
gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte
l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchico o funzionale.
Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal
presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge,
altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia'
istituiti.
3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio
procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni
contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice
di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di
violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo
54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per
violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti
disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte
attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili
in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Responsabilita' conseguente alla violazione
dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal
piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a
responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della
sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e'
valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del
comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone
al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi
con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo
periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica
altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13,
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso
per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 17
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente
decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e
nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i
propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei
vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di
servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,
copia del codice di comportamento.
2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di
comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28
novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi', 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. (13G00104) (GU n.129 del 4-6-2013)
Vigente al: 4-6-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
pubblico;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10
aprile 2001;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 7 febbraio 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;
Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da
parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in
via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere solo i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici non piu' previsti dalla
vigente normativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2013;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Disposizioni di carattere generale
1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti
ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n.
165 del 2001.
Art. 2
Ambito di applicazione
1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro e'
disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo
decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel
presente codice costituiscono principi di comportamento per le
restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato
decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a
tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di
contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di
incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorita'
politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo
di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in
favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o
nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze
o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o
clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle
relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e
contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro
enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo
territorio.
Art. 3
Principi generali
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con
disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di
buon andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa. Il
dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge,
perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei
poteri di cui e' titolare.
2. Il dipendente rispetta altresi' i principi di integrita',
correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza,
equita' e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui
dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che
possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli
interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative
e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalita' di
interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione
amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La
gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle
attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento dei
costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il
dipendente assicura la piena parita' di trattamento a parita' di
condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie che abbiano
effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che
comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalita', origine
etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo,
convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza
nazionale, disabilita', condizioni sociali o di salute, eta' e
orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilita' e
collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni,
assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei
dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della
normativa vigente.
Art. 4
Regali, compensi e altre utilita'
1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se' o per altri,
regali o altre utilita'.
2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali o altre
utilita', salvo quelli d'uso di modico valore effettuati
occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e
nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso,
indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato,
il dipendente non chiede, per se' o per altri, regali o altre
utilita', neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per
compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attivita' inerenti
all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o sta per essere
chiamato a svolgere o a esercitare attivita' o potesta' proprie
dell'ufficio ricoperto.
3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, da un proprio
subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilita',
salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a un proprio
sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti fuori dai casi
consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui
siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione
dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini
istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilita' di
modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via
orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di
comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono
prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della
possibilita' di riceverli, in relazione alle caratteristiche
dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da
soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente,
un interesse economico significativo in decisioni o attivita'
inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialita'
dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla
corretta applicazione del presente articolo.
Art. 5
Partecipazione ad associazioni e organizzazioni
1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di
associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad
associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere
riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con
lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non si
applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire
ad associazioni od organizzazioni, ne' esercita pressioni a tale
fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.
Art. 6
Comunicazione degli interessi finanziari
e conflitti d'interesse
1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o
regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio,
informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti,
diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli
ultimi tre anni, precisando:
a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo
grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti
che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti all'ufficio,
limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere
attivita' inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto,
anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge,
di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il
conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non
patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare
pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.
Art. 7
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di
decisioni o ad attivita' che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o
di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con
cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o
rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od
organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati,
societa' o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o
dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il
responsabile dell'ufficio di appartenenza.
Art. 8
Prevenzione della corruzione
1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione
degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente
rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della
corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della
prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia
all'autorita' giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico
eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia
venuto a conoscenza.
Art. 9
Trasparenza e tracciabilita'
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di
trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo
le disposizioni normative vigenti, prestando la massima
collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati
sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilita' dei processi decisionali adottati dai
dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un
adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la
replicabilita'.
Art. 10
Comportamento nei rapporti privati
1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con
pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente
non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre
nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non
assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine
dell'amministrazione.
Art. 11
Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento
amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda
ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il
compimento di attivita' o l'adozione di decisioni di propria
spettanza.
2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro,
comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui
dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici
dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il
dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua
disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio,
astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.
Art. 12
Rapporti con il pubblico
1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere
attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto
identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo
diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della
sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza,
cortesia e disponibilita' e, nel rispondere alla corrispondenza, a
chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella
maniera piu' completa e accurata possibile. Qualora non sia
competente per posizione rivestita o per materia, indirizza
l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima
amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto
d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine
al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali
ha la responsabilita' od il coordinamento. Nelle operazioni da
svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta,
salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorita'
stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta
prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente
rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai
loro reclami.
2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere
informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene
da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti
dell'amministrazione.
3. Il dipendente che svolge la sua attivita' lavorativa in
un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto
degli standard di qualita' e di quantita' fissati
dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il
dipendente opera al fine di assicurare la continuita' del servizio,
di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di
fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio
e sui livelli di qualita'.
4. Il dipendente non assume impegni ne' anticipa l'esito di
decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori
dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti
od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi
previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di
accesso, informando sempre gli interessati della possibilita' di
avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico.
Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua
competenza, con le modalita' stabilite dalle norme in materia di
accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in
materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia
richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non
accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in
materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che
ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a
provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle
disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio
competente della medesima amministrazione.
Art. 13
Disposizioni particolari per i dirigenti
1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del
Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi
compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6,
del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono
funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta
collaborazione delle autorita' politiche, nonche' ai funzionari
responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di
dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti
in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli
obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato
per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica
all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi
finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la
funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro
il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attivita'
politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti
frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere o che siano coinvolti
nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il dirigente
fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le
dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi
delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta
un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi,
i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il
dirigente cura, altresi', che le risorse assegnate al suo ufficio
siano utilizzate per finalita' esclusivamente istituzionali e, in
nessun caso, per esigenze personali.
5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili,
il benessere organizzativo nella struttura a cui e' preposto,
favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i
collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle
informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale,
all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di
eta' e di condizioni personali.
6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di
un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle
capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale a
sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in
base alla professionalita' e, per quanto possibile, secondo criteri
di rotazione.
7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla
struttura cui e' preposto con imparzialita' e rispettando le
indicazioni ed i tempi prescritti.
8. Il dirigente intraprende con tempestivita' le iniziative
necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude,
se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala
tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando ove
richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare
tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale o segnalazione
alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui
riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta
ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non sia
indebitamente rilevata la sua identita' nel procedimento
disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo
n. 165 del 2001.
9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilita', evita che
notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione,
all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce
la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine
di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.
Art. 14
Contratti ed altri atti negoziali
1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di
contratti per conto dell'amministrazione, nonche' nella fase di
esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di
terzi, ne' corrisponde o promette ad alcuno utilita' a titolo di
intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la conclusione
o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai
casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita'
di intermediazione professionale.
2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione,
contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o
assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a
titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, ad
eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice
civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di
appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con
imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo
privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente, questi si
astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle
attivita' relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale
scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula
contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi
dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o
giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio
precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento
ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per
iscritto il dirigente dell'ufficio.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente,
questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della
gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche
partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte
l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato
dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa
immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore
gerarchico o funzionale.
Art. 15
Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative
1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e
dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i
dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di
controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista dal
presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio
procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis,
comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge,
altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente gia'
istituiti.
3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio
procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni
contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle
amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6
novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre
alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del
decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice
di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di
violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte
illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui
all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il
responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione
della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il
monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo
54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la
pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione
all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma
2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del
monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste dal
presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in
raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1,
comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per
violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti
disciplinari puo' chiedere all'Autorita' nazionale anticorruzione
parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2,
lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte
attivita' formative in materia di trasparenza e integrita', che
consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei
contenuti del codice di comportamento, nonche' un aggiornamento
annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili
in tali ambiti.
6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per
l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.
7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 16
Responsabilita' conseguente alla violazione
dei doveri del codice
1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice
integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le
ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel
presente Codice, nonche' dei doveri e degli obblighi previsti dal
piano di prevenzione della corruzione, da' luogo anche a
responsabilita' penale, civile, amministrativa o contabile del
pubblico dipendente, essa e' fonte di responsabilita' disciplinare
accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei
principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.
2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entita' della
sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione e'
valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravita' del
comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale, derivatone
al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le
sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsiveche
possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in
relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo
o delle altre utilita' e l'immediata correlazione di questi ultimi
con il compimento di un atto o di un'attivita' tipici dell'ufficio,
5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo
periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica
altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4,
comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13,
comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere
ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in
relazione alle tipologie di violazione del presente codice.
3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso
per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti
collettivi.
4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di
responsabilita' disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da
norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
Art. 17
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione al presente
decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e
nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti i
propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o
collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari
di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei
vertici politici dell'amministrazione, nonche' ai collaboratori a
qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di
servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in
mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa
sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati,
copia del codice di comportamento.
2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai codici di
comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma
5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime
modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28
novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84
del 10 aprile 2001, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma addi', 16 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e
SEZIONE II: Personale Amministrativo, tecnico e ausiliario
ART. 92 - OBBLIGHI DEL DIPENDENTE
1. Il dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo costituzionale di servire
esclusivamente la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i princìpi di
buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e
collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il
dipendente deve in particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del
profilo professionale di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto,
le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione
scolastica, le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle
disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrative previste
dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti
nell'Amministrazione, nonché agevolare le procedure ai sensi del D.lgs. n.443/2000 e del
DPR n.445/2000 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente
scolastico;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta
uniformata non solo a princìpi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza
con le specifiche finalità educative dell'intera comunità scolastica, astenendosi da
comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non
remunerate, in periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano
impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi l'ha impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per
iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente, non deve, comunque, eseguire
l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni
vigenti per ciascun profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui
affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di
servizio;
q) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali
dell'Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all'Amministrazione stessa in locali non aperti
al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed
ogni successivo mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato
impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere
direttamente o indirettamente propri interessi finanziari o non finanziari.
ART. 93 - SANZIONI E PROCEDURE DISCIPLINARI
1. Le violazioni degli obblighi disciplinati dall'art. 92 del presente contratto danno luogo,
secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle
seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di
retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci
giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun
provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta
dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il soggetto competente per la
contestazione, di cui al successivo art. 94, è venuto a conoscenza del fatto - e senza
averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. Il dipendente al quale sono stati contestati i fatti è convocato con lettera per la difesa
non prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dall’accadimento del fatto che vi ha
dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione è applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi del
successivo art. 94, il dirigente scolastico, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni,
all'ufficio competente i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento,
dandone contestuale comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli
atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di
contestazione di addebito. Qualora non sia stato portato a termine entro tale data, il
procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti
effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra
quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio ritenga che non vi sia luogo a
procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
9. I termini di cui al presente articolo devono intendersi come perentori.
10. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del D.L.vo
165/2001 .
11. Per quanto riguarda conciliazione ed arbitrato, si rinvia al capo XII del presente CCNL.
ART. 94 - COMPETENZE
1. Il rimprovero verbale, il rimprovero scritto e la multa sono inflitti dal dirigente scolastico.
2. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il
licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Direttore
generale regionale.
ART. 95 - CODICE DISCIPLINARE
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla
gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall'art. 55 del D.L.vo n.
165/2001, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza, e imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al
disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto
dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva in mancanze già sanzionate nel biennio di riferimento comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell'ambito della medesima fattispecie.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o
con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è
applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della
multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle
sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia,
nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a princìpi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei
confronti dei genitori, degli alunni o del pubblico;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni
mobili o strumenti affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità,
debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul
lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell'Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto a carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei
compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli
utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio della scuola e destinato ad
attività sociali a favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione
del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o
dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei
doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Amministrazione, agli utenti o ai
terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti
dei superiori, di altri dipendenti, dei genitori, degli alunni o dei terzi;
g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o
terzi;
h) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, esulanti dal rispetto della
libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
i) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità
della persona;
l) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori,
agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso di applica per:
a) recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6,
anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel
medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di
sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di
fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di
somme o beni di pertinenza dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni
consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad
adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non
attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere
precedenti di gravità tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) terza recidiva nel biennio di: minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il
pubblico o altri dipendenti; alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con
utenti;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e,
comunque, con mezzi fraudolenti;
c)condanne passate in giudicato:
di cui art. 58 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 ,nonchè per i reati di cui
agli art. 316 e 316 bis del codice penale;
quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001.
d) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che,
pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche
provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;
e) commissione in genere di fatti o atti dolosi, anche non consistenti in illeciti di rilevanza
penale per i quali vi sia obbligo di denuncia, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.
9. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità
mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è
tassativa e non può essere sostituita con altre.
(RIFERITO A PERSONALE DOCENTE: Dlgs.n.297/1994)
PARTE III - PERSONALE
TITOLO I - PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO, DIRETTIVO E ISPETTIVO
CAPO IV - Disciplina
Sezione I - Sanzioni disciplinari
Art. 492 - Sanzioni
(modificato dal DL 28 agosto 1995 n. 361, convertito con modificazioni dalla
legge 27 ottobre 1995 n. 437)
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative
procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente
articolo e dagli articoli seguenti.
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le
seguenti sanzioni disciplinari:
a) la censura;
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e
l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da
quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito
dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Art. 493 – Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene
inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i
doveri di ufficio.
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la
funzione docente o direttiva, con la perdita del trattamento economico ordinario, salvo
quanto disposto dall'articolo 497. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un
mese viene inflitta:
a) per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla
funzione o per gravi negligenze in servizio;
b) per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c) per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei
mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare
gravità;
b) per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c) per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della
scuola e per concorso negli stessi atti;
d) per abuso di autorità.
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e utilizzazione in compiti diversi
1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei
mesi e l'utilizzazione, dopo che sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a quella direttiva connessa al
rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità
integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel
giudizio di primo grado confermata in grado di appello, e in ogni altro caso in cui sia stata
inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o della
sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta
la sanzione devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e
denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio
nell'esplicazione del rapporto educativo
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di
corrispondente qualifica funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici
regionali e provinciali, ai quali è assegnato il personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai
sensi del presente articolo, sono lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto
dall'articolo 456 comma 1.
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 494 comporta il ritardo
di un anno nell'attribuzione dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'articolo 495, se non superiore a
tre mesi, comporta il ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo
e elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere
il primo aumento successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un
triennio, se la sospensione è superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può
ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di stipendio; non può altresì partecipare a
concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se è
pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo
dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e
dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del
personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione disciplinare superiore alla
censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica
amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in
deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri
operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano
compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente
nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per
ragioni di servizio;
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia
stata inflitta la sanzione dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la
sanzione immediatamente più grave di quella prevista per l'infrazione commessa. In caso
di recidiva in una infrazione della tessa specie di quella per la quale sia stata inflitta la
sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 492,
va inflitta, rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura
massima; nel caso in cui tale misura massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista
per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo.
Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari
alla metà dello stipendio, oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente
ad infliggere la sanzione.
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il
dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto
condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa
ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la
sanzione di cui all'articolo 492, comma 2, lettera d).
(Riferito e tutti i dipendenti)
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche
Art. 55-quater Licenziamento disciplinare
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e
salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione
disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di
rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione
dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta
falsamente uno stato di malattia;
b) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi,
superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli
ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata,
entro il termine fissato dall'amministrazione;
c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del
rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose
o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
f) condanna penale definitiva, in relazione alla quale e' prevista l'interdizione perpetua dai
pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresì, nel caso di prestazione
lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale
l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e
contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una
valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli
obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari,
dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di
appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso.
* Legge n.300/1970 ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
Le norme disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. (…)
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Categoria: Contenuto sottocategorie 2 livello | Data di pubblicazione: 12/12/2013 |
Sottocategoria: Contenuti 2 livello | Data ultima modifica: 12/12/2013 14:17:09 |
Permalink: Codice disciplinare e di condotta | Tag: Codice disciplinare e di condotta |
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