INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
(art. 23 , comma 5, lett. a) Legge 69/2009)
Con circolare n. 3 prot. n. 2565 del 14 gennaio 2015 il MEF - Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni centrali dello Stato indicazioni sulle modalità di pubblicazione, a partire dal 2015, dei dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio dello Stato e di quelli relativi all'INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 22 settembre 2014: "Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni".
Le norme citate prevedono la pubblicazione di un indicatore dei tempi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.
A partire dal 2015 la pubblicazione sul sito della Pubblica Amministrazione dovrà essere trimestrale.
L’indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Nella pratica l’indice è dato dal rapporto tra la somma dell’importo di ciascuna fattura pagata per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori (numeratore) e la somma degli importi pagati nel periodo di tempo considerato (denominatore).
Se il pagamento della fattura è avvenuto prima del termine di scadenza previsto la differenza espressa in giorni è negativa.
Se invece il pagamento della fattura è avvenuto dopo il termine di scadenza previsto allora la differenza espressa in giorni è positiva.